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LIMITI DELL’AZIONE FINANZIARIA
Risponde a giustizia che i sacrifici richiesti dall’azione finanziaria siano mantenuti entro i limiti strettamente necessari per il conseguimento degli scopi di utilità sociale che la stessa si propone di raggiungere.
Dipende da ciò:
1) che i sacrifici debbono essere chiesti ed imposti nelle forme e nei tempi che ne rendono meno grave la sopportazione da parte dei soggetti. Le formalità,
le prestazioni accessorie, le sottigliezze di applicazione, devono essere ridotte
al minimo, onde evitare inutili aggravi e sofferenze;
2) che nella esazione e nell’amministrazione del denaro pubblico devono seguirsi i sistemi meno complessi e più economici possibili;
3) che l’altezza dell’imposizione deve essere regolata in modo da non opprimere il soggetto e lasciargli in ogni caso la possibilità di provvedere onestamente ai bisogni suoi e della famiglia ed alla elevazione propria e dei propri familiari, secondo le necessità dell’ambiente in cui vive;
4) che gli investiti della pubblica amministrazione debbono in ogni momento inspirare la loro azione al principio fondamentale che il denaro pubblico è inviolabile ed alla considerazione essenziale che chi disperde, male amministra o si appropria di denaro pubblico pecca contro la giustizia.
tratto dal CODICE DI CAMALDOLI 1943















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