Più trasparenza sulle penali per il cambio operatore con una promozione attiva
Nei giorni scorsi era emersa la notizia che nel disegno di legge sulla Concorrenza il Governo stava reintroducendo penali per chi cambiava operatore di telefonia, internet o pay Tv. Ma, la norma inserita nel Ddl approvata venerdì scorso dal Consiglio dei Ministri su proposta del ministero dello Sviluppo economico riguarderà solo chi ha una promozione attiva, come ha precisato in una nota il ministero guidato da Federica Guidi “Il disegno di legge non prevede in alcun modo la reintroduzione di penali per chi recede dai contratti di abbonamento a telefoni fissi e mobili, internet o a pay-tv. La norma inserita nel disegno di legge, non cambia infatti le disposizioni generali in materia di recesso anticipato dai contratti di telefonia, internet e tv (già regolati dal DL 7/2007) ma disciplina i costi di uscita dalle sole promozioni relativi ai medesimi servizi”. In particolare il Ddl fissa a 24 mesi massimo la durata delle promozioni e stabilisce che le penali, già esistenti, devono seguire certi criteri sia verso i clienti che si verso il ‘regolatore’ “l’operatore dovrà fornire al consumatore informazione esaustiva in merito all’esistenza e all’entità di costi d’uscita. Dovrà inoltre spiegarne analiticamente la giustificazione al Garante delle comunicazioni, sulla base dei costi effettivamente sostenuti”. Inoltre “impone che i costi d’uscita siano proporzionali al valore del contratto e alla durata residua della promozione”. La norma ha quindi l’obbiettivo “di chiarire un aspetto precedentemente non definito, allo scopo di ridurre e comunque rendere più trasparenti i costi complessivi di uscita dalle promozioni, promuovendo la mobilità del cliente. Ciò che era vietato fino a oggi continuerà a esserlo anche dopo l’entrata in vigore della nuova legge sulla Concorrenza, e, anzi, le pratiche commerciali già in atto saranno soggette a vincoli più stringenti a tutela del consumatore”.
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