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Agcom emette un comunicato ufficiale che chiarisce il contenuto dello schema votato ieri. Nella nota si legge: “Il Consiglio dell’’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, presieduto da Corrado Calabrò, nella sua riunione odierna, ha approvato a larghissima maggioranza (7 voti a favore, un astenuto e uno contrario) uno “schema di regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica”. Il provvedimento sarà sottoposto a consultazione pubblica, di 60 giorni dalla sua pubblicazione nella G.U., con l’obiettivo di acquisire tutte le proposte e le osservazioni dei soggetti interessati e di consentire così un’occasione aggiuntiva di confronto puntuale sul testo. (…) “Abbiamo messo a punto un testo attentamente riconsiderato, dal quale sono state eliminate ambiguità e possibili criticità, fugando così qualsiasi dubbio sulla proporzionalità e sui limiti dei provvedimenti dell’Autorità e sul rapporto tra l’intervento amministrativo e i preminenti poteri dell’Autorità giudiziaria. L’articolato verrà ora sottoposto a una nuova consultazione pubblica che prevede un ampio termine per far pervenire osservazioni e suggerimenti. E’ nostra intenzione stimolare un dibattito approfondito e aperto a tutti i contributi e a tutte le voci della società civile, del mondo web e di quello produttivo, della cultura e del lavoro (…)”. Lo schema si divide in due parti. La prima è relativa alle misure da sviluppare per favorire l’offerta legale e la promozione effettiva dell’accesso ai contenuti da parte degli utenti. (…) La seconda contiene una serie di misure a tutela del diritto d’autore e si articola in due fasi: una relativa al procedimento dinanzi al gestore del sito, la seconda al procedimento dinanzi all’Autorità. Nella prima fase, se riconosce che i diritti del contenuto oggetto di segnalazione sono effettivamente riconducibili al segnalante, il gestore può rimuoverlo entro 4 giorni, accogliendo la richiesta rivoltagli (notice and take down). Nella seconda fase, qualora l’esito della procedura di notice and take down non risulti soddisfacente per una delle parti, questa potrà rivolgersi all’Autorità, la quale, a seguito di un trasparente contraddittorio della durata di 10 giorni, potrà impartire nei successivi 20 giorni (prorogabili di altri 15) un ordine di rimozione selettiva dei contenuti illegali o, rispettivamente, di loro ripristino, a seconda di quale delle richieste rivoltegli risulti fondata. La procedura dinanzi all’Autorità è alternativa e non sostitutiva della via giudiziaria e si blocca in caso di ricorso al giudice di una delle parti. (… ) La procedura non riguarda (sulla base del principio del fair use): i siti non aventi finalità commerciale o scopo di lucro; l’esercizio del diritto di cronaca, commento, critica o discussione. (… ) La procedura non prevede alcuna misura di inibizione dell’accesso a siti internet ed è presidiata dalle seguenti garanzie: non si rivolge all’utente finale, né interviene sulle applicazioni peer-to-peer non limita la libertà di espressione e di informazione, ma assicura piena garanzia dei diritti di cronaca, commenti, e discussione o di diffusione a fini didattici e scientifici, nonché ogni uso non lesivo del normale sfruttamento dei contenuti; non lede alcuna garanzia di contraddittorio tra le parti coinvolte, prevedendo in tal senso tempi adeguati nell’interesse di tutte le parti coinvolte; inoltre, differentemente da quanto avviene nella maggior parte dei Paesi europei, in caso di upload, l’upoloader riceverà l’avviso di notifica e potrà avviare la procedura di contro notifica. Nel caso dei siti esteri, qualora, in esito all’attività istruttoria, l’Agcom richieda la rimozione dei contenuti destinati al pubblico italiano in violazione delle norme sul diritto d’autore e il sito non ottemperi alla richiesta, il caso verrà segnalato alla magistratura per i provvedimenti di competenza”.
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